IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al 31 dicembre 2005, lo stato di
emergenza  socio-economico-ambientale  determinatosi  nella laguna di
Venezia  in  ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali
portuali di grande navigazione;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383
del  3 dicembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare
l'emergenza  socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di
Venezia  in  ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali
portuali di grande navigazione»;
  Vista  la  nota  del  7 febbraio  2005 del Commissario delegato per
l'emergenza  socio economico ambientale determinatasi nella laguna di
Venezia  in  ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali
portuali  di  grande  navigazione, con la quale, tra l'altro, oltre a
chiedere alcune modifiche ed integrazioni all'ordinanza di protezione
civile  n.  3383 del 2004, ha rappresentato la necessita' di disporre
di  ulteriori  unita'  di personale da utilizzare presso la struttura
commissariale, in considerazione delle numerose attivita' da porre in
essere per il superamento del contesto emergenziale in questione;
  Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'art.  1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389
del  26 dicembre  2004,  recante  «Disposizioni  di protezione civile
finalizzate  a  fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del
sud-est  asiatico»,  nonche'  le  successive  ordinanze di protezione
civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005 e
n. 3394 del 18 gennaio 2005;
  Vista   la  nota  del  4 febbraio  2005  del  Sottosegretario  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si segnala che la
flotta  aerea  di  Stato sara' sottoposta per circa dodici mesi e per
ragioni  tecniche connesse all'aggiornamento delle linee di volo ed a
interventi  di  tipo  manutentivo,  ad  una sensibile riduzione della
capacita' complessiva di trasporto;
  Visto  l'art.  12  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23 dicembre 2004, n. 3388, che, al fine di assicurare la
necessaria  efficienza  operativa  delle  strutture  del Dipartimento
della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
autorizza  il  medesimo  Dipartimento  al compimento delle necessarie
iniziative  negoziali  per  conseguire  l'ammodernamento della flotta
aerea in dotazione;
  Viste  le  richieste  rispettivamente  del 27 gennaio e 10 febbraio
2005 dell'Assessore alla protezione civile della regione Piemonte con
la  quale  viene  rappresentata  la carenza di risorse finanziarie da
destinare  ai  soggetti  danneggiati dagli eventi calamitosi del 1994
residenti nel comune di Alessandria;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
10 dicembre  2004,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  a  seguito  degli  eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio  delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal
giorno 6 dicembre 2004;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387
del  14 dicembre 2004, recante «Disposizioni Primi interventi urgenti
di  protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali  eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle
province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal giorno 6 dicembre
2004»;
  Vista  la  richiesta  formulata  in  data  10 febbraio  2005, dalla
regione autonoma della Sardegna, inerente la possibilita' di esentare
i  sindaci  dei  comuni danneggiati dagli eventi alluvionali del mese
di dicembre  2004  dall'obbligo  di rendere la prestazione lavorativa
presso il proprio datore di lavoro;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258
del 20 dicembre 2002, recante «Primi interventi urgenti di protezione
civile  diretti  a  fronteggiare  i  danni  conseguenti  agli  eventi
atmosferici che hanno colpito, nel mese di novembre 2002, i territori
delle  regioni  Piemonte,  Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia ed Emilia-Romagna»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3276
del  28 marzo  2003, recante: «Primi interventi urgenti di protezione
civile  diretti  a  fronteggiare  i  danni  conseguenti  agli  eventi
atmosferici  che  hanno  colpito, nei mesi di luglio e agosto 2002, i
territori  delle  regioni  Veneto  e  Friuli-Venezia  Giulia, per gli
eccezionali eventi atmosferici del mese di agosto 2002, nei territori
delle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana ed
Umbria,  il  20 ottobre  2001  i  comuni  di  Ottone  e  Cerignale in
provincia  di  Piacenza;  per  fronteggiare  l'eccezionale  ondata di
maltempo  che il 4 settembre 2002 ha colpito il territorio dell'isola
d'Elba;  per fronteggiare gli eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio  della  citta'  di  Apricena,  nei giorni dal 31 agosto al
2 settembre  2002,  nonche'  per  fronteggiare  l'eccezionale  tromba
d'aria che ha colpito, il territorio del comune di Modica (Ragusa) il
giorno 15 settembre 2002, e altre disposizioni di protezione civile.
  Vista  l'ordinanza  di protezione civile n. 3090 del 2002, recante:
«Interventi  urgenti  di  protezione  civile diretti a fronteggiare i
danni   conseguenti   agli   eventi   alluvionali   ed   ai  dissesti
idrogeologici  che  dal  13 ottobre  2000 hanno colpito il territorio
della  regione  autonoma  Valle  D'Aosta  e  delle  regioni Piemonte,
Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna»;
  Vista  l'ordinanza  di protezione civile n. 3076 del 3 agosto 2000,
capo I articoli 1, 2, e 3, recante: «Interventi urgenti di protezione
civile»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3292
del   26 gennaio   2003,   recante:  «Interventi  urgenti  diretti  a
fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il
territorio  della  provincia  di  Forli-Cesena  a  partire dal giorno
26 gennaio 2003»;
  Viste  le note in data 9 febbraio 2005 del presidente della regione
Emilia-Romagna   con  la  quale  viene  rappresentata  l'esigenza  di
disciplinare,  in via ordinaria, le ulteriori fasi realizzative degli
interventi  finalizzati  a dare continuita' alle azioni intraprese in
regime  straordinario  e  di  cui alle ordinanze n. 3090 del 2000, n.
3258 del 2002 e n. 3276 del 2003, nonche' la necessita' di utilizzare
le   risorse   finanziarie   rivenienti   dalle   economie  derivanti
dall'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3076 del
3 agosto  2000,  per  le  finalita'  di cui all'ordinanza n. 3292 del
2003;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 dicembre   2004,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre  2005, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento
dei  rifiuti  nella  regione Campania, nonche' in materia di bonifica
dei  suoli,  delle  falde e dei sedimenti inquinanti, di tutela delle
acque  superficiali,  di  dissesto  idrogeologico  del sottosuolo con
riferimento al territorio di Napoli;
  Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione
d'emergenza  conseguente  all'emergenza rifiuti che ha interessato la
regione Campania, nonche' le misure giurisdizionali cautelari assunte
a  carico  dei  soggetti  affidatari  del servizio relativamente agli
impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR);
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, le parole «cinque unita' di
personale»  sono  sostituite da «dieci unita' di personale» e dopo le
parole  «o  di  distacco»  sono  aggiunte  «anche part-time»; dopo il
secondo  periodo  e'  aggiunto il seguente: «Nel caso di personale in
part-time   il  Commissario  delegato  e'  autorizzato  a  rimborsare
all'Ente  di appartenenza il corrispettivo corrispondente alle ore di
impiego presso la struttura commissariale».
  2.  L'art.  2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3383  del  3 dicembre  2004,  e' soppresso e cosi'
sostituito:  «3.  Il  Commissario  delegato,  puo' altresi' avvalersi
oltre  che  della consulenza di organismi ed enti, fino ad un massimo
di cinque unita' di personale estraneo alla pubblica amministrazione.
I   relativi  compensi  sono  determinati  dal  Commissario  delegato
attraverso appositi contratti di servizio».
  3. All'art. 2, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, le parole «Al personale di
cui al presente articolo» sono sostituite con le parole «Al personale
di cui al comma 4, nonche' ai soggetti attuatori ove nominati,».
  4.   I   soggetti   attuatori   previsti   all'art.   1,  comma  2,
dell'ordinanza n. 3383 del 2004, qualora nominati, sono autorizzati a
richiedere  l'apertura  di  apposite  contabilita' speciali, all'uopo
istituite,  intestate ai medesimi soggetti attuatori con le modalita'
previste  dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367.
  5.  Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato a rimborsare le
spese   di   missione   sostenute   dal   personale  della  struttura
commissariale   previa   presentazione   di  apposita  documentazione
probante.
  6.  All'elenco  delle deroghe previste all'art. 3 dell'ordinanza di
protezione  civile  n.  3383  del  2004,  sono  aggiunte le seguenti:
decreto  legislativo  n.  22  del  1997,  e successive modificazioni,
articoli 6, 19, 27 e 29 e decreto legislativo n. 36 del 2003, art. 2.
  7.  Gli  oneri  derivanti dal presente articolo sono posti a carico
dei fondi assegnati al Commissario delegato.